Art. 1) Denominazione, sede e durata
a) È costituita una Associazione culturale e scientifica denominata “Associazione per lo studio della psicologia analitica e della psicoterapia a orientamento junghiano”; siglabile come APAP;
b) la sede dell’Associazione è in Via XX Settembre, 5, 10010 Azeglio (TO); la sede dell’Associazione potrà essere variata, con deliberazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci, senza che ciò costituisca modifica del presente Statuto;
c) la durata dell’Associazione è a tempo indeterminato, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea dei Soci.
Art. 2) Scopo sociale
L’Associazione non ha scopo di lucro; è apartitica, apolitica e ha finalità esclusivamente culturali, scientifiche e sociali. L’Associazione si propone di promuovere:
a) la ricerca scientifica, lo studio, la formazione, la pratica e la diffusione della psicologia analitica e della psicoterapia a orientamento junghiano nell’ambito sia della dimensione individuale sia della dimensione di gruppo con particolare riferimento alla metodologia dello psicodramma;
b) l’istituzione di Scuole di Specializzazione in Psicoterapia, in accordo con quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162, “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento” (G.U. n. 105 del 17 aprile 1982, Suppl. Ord.); dalla L. 56 del 18 febbraio 1989, “Ordinamento della professione di psicologo” (G.U. n. 46 del 24 febbraio 1989); dal D.M. dell’11 dicembre 1998, n. 509, “Istanze di riconoscimento degli istituti di psicoterapia” (G.U. n. 37 del 15 febbraio 1999); dall’Ord. Min. del 30 dicembre 1999, “Istruzioni per la presentazione delle istanze di riconoscimento degli istituti di psicoterapia, ai sensi dell’Art. 2, comma 1, del D.M. dell’11 dicembre 1998, n. 509” (G.U. n. 6 del 10 gennaio 2000); dal Parere espresso dal Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione dell’11 ottobre 2000; dalla L. 383 del 7 dicembre 2000, “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2000); dall’Art. 2, comma 3, della L. 401 del 29 dicembre 2000, “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario” (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 2001); dal Parere espresso dal Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 16 maggio 2001; dall’Ord. Min. del 16 luglio 2004, “Modificazioni ed integrazioni all’ordinanza ministeriale 30 dicembre 1999, recante istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia” (G.U. n. 173 del 26 luglio 2004); dall’Ord. Min. del 10 dicembre 2004, “Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia” (G.U. n. 304 del 29 dicembre 2004); e, in ogni caso, tenuto conto della normativa italiana ed europea e di quanto stabilito dalle reti professionali, nazionali e internazionali, che regolamentano gli statuti delle professioni dei Medici Chirurghi e degli Psicologi;
c) un collegamento permanente, ai fini della ricerca scientifica, con università, enti, fondazioni e istituti di ricerca, nazionali e internazionali;
d) un collegamento permanente, ai fini dell’aggiornamento, della crescita e dello scambio professionale, con gli ordini professionali e associazioni scientifiche, nazionali e internazionali;
e) programmi annuali di attività formativa ECM per l’aggiornamento professionale e la formazione permanente, anche nell’ambito di Scuole di Formazione Permanente;
f) congressi, convegni, seminari, conferenze, pubblicazioni e ogni altra attività nel campo della ricerca, della formazione, della consulenza e della clinica, anche nell’ambito di Centri Clinico-Psicologici, nelle aree di interesse dell’Associazione, di cui all’Art. 2, comma a, del presente Statuto;
g) un centro di documentazione, volto a contribuire alle finalità istituzionali;
h) lo sviluppo culturale e civile e la sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani.
Art. 3) Attività sociali
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà:
- a) istituire Scuole di Specializzazione in Psicoterapia, Scuole di Formazione Permanente e Centri Clinico-Psicologici, in accordo con gli scopi sociali di cui all’Art. 2, comma b, del presente Statuto;
- b) organizzare programmi di attività formativa, congressi, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni, o partecipare all’organizzazione dei medesimi con altri soggetti, nelle aree di interesse dell’Associazione, di cui all’Art. 2, comma a, del presente Statuto;
- c) promuovere la creazione di eventuali altri istituti di formazione e ricerca scientifica;
- d) affittare, acquistare, gestire locali e immobili ove sia reso possibile ai Soci, in possesso dei requisiti idonei, l’esercizio, l’esercizio, la ricerca scientifica, lo studio, la formazione, la pratica e la diffusione della psicologia analitica e della psicoterapia a orientamento junghiano nell’ambito sia della dimensione individuale sia della dimensione di gruppo con particolare riferimento alla metodologia dello psicodramma;
- e) acquistare beni mobili e strumentali;
- f) assumere personale o collaboratori anche in modo saltuario o temporaneo, e giovarsi altresì delle prestazioni di persone esterne all’Associazione stessa;
- g) realizzare e contribuire a ricerche, indagini e studi nelle aree di interesse dell’Associazione, di cui all’Art. 2, comma a;
- h) realizzare pubblicazioni (monografie, curatele, articoli, collane editoriali e riviste scientifiche) nelle aree di interesse dell’Associazione di cui all’Art. 2, comma a;
- i) stipulare intese e convenzioni con università, enti, fondazioni, istituti di ricerca, associazioni e altri organi, pubblici e privati, nazionali e internazionali, per promuovere iniziative e progetti scientifici e culturali nelle aree di interesse dell’Associazione, di cui all’Art. 2, comma a;
- j) giovarsi, oltre che delle quote associative, di eventuali contributi specifici e di donazioni e fare richiesta per ricevere sovvenzioni o contributi da parte di enti, pubblici e privati, finalizzati alla realizzazione degli scopi sociali di cui all’Art. 2.
Art. 4) Il Socio
Il Socio è colui che aderisce alle finalità dell’Associazione e contribuisce a realizzarle ovvero colui che partecipa all’attività istituzionale dell’ente senza limiti temporali alla vita associativa; all’Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli; il diritto di voto viene esercitato in maniera uguale da tutti i Soci.
Art. 5) Ammissione dei Soci
Per essere ammessi a diventare Socio, dietro presentazione di almeno due Soci, è necessario presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità: indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza; dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali; la presentazione della domanda di ammissione e il contestuale versamento della quota sociale danno diritto ad acquisire a ogni effetto la qualifica di Socio, salvo parere contrario da parte del Consiglio Direttivo.
Art. 6) Diritti dei Soci
I Soci hanno diritto a:
– partecipare all’Assemblea dei Soci e, se in regola con il pagamento della quota associativa dell’anno in corso, a votare per le proposte di delibera iscritte all’ordine del giorno, per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, per la nomina del Consiglio Direttivo e delle cariche sociali, per l’approvazione del rendiconto annuale e per le altre delibere previste dallo Statuto;
– partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
– dare le dimissioni, in qualsiasi momento, senza oneri aggiuntivi;
– accedere alle cariche sociali.
Art. 7) Doveri dei Soci
I Soci sono tenuti:
– al pagamento della quota associativa annuale stabilita dall’Assemblea dei Soci in funzione dei programmi di attività; il mancato pagamento della quota nei termini stabiliti dall’Assemblea dei Soci dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all’esclusione del Socio per morosità;
– a osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni prese dagli organi sociali;
– a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
Art. 8) Perdita della qualifica di Socio
La qualità di Socio si perde per:
- a) dimissioni presentate al Presidente dell’Associazione con lettera raccomandata; esse hanno effetto immediato;
- b) esclusione in seguito a mancato versamento della quota sociale per due anni consecutivi;
- c) esclusione in seguito a comportamento contrastante con gli scopi statutari, in base a decisioni motivate dalla Commissione Deontologica, investita su tale specifico problema dal Consiglio Direttivo;
- d) decesso.
I Soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote sociali ordinarie e straordinarie e dei contributi associativi versati.
Art. 9) Esclusione
L’esclusione come Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri; dell’esclusione deve essere data comunicazione scritta al Socio escluso; il Socio escluso può ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione.
Art. 10) Intrasmissibilità delle quote sociali
Tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dal Socio non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di decesso.
Art. 11) Patrimonio e risorse finanziarie dell’Associazione
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- a) quote associative, che possono essere richieste all’atto dell’ammissione, per il rinnovo annuale della tessera e, eventualmente, quale contributo straordinario e a fronte di particolari attività svolte; tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili né restituibili;
- b) rette delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia, dalle iscrizioni ai corsi di formazione attivati dall’Associazione e dalle entrate derivanti dalle attività scientifiche, culturali e sociali svolte dalla o per conto dell’Associazione;
- c) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- d) erogazioni conseguenti ai contributi eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da enti locali e da altri enti, pubblici e/o privati;
- e) entrate derivanti da attività commerciali ed editoriali, occasionali o continuative, svolte quale complemento e supporto dell’attività istituzionale;
- f) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione.
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà destinato a enti similari secondo le decisioni dell’Assemblea dei Soci, in base a quanto stabilito dal presente Statuto. Il fondo comune non è mai ripartibile tra i Soci durante la vita associativa.
Art. 12) Patrimonio sociale
Il Patrimonio è costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione, da lasciti e donazioni diverse, dall’eventuale fondo di riserva.
Art. 13) Esercizio sociale
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; l’Assemblea dei Soci può, con delibera approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell’esercizio sociale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.
Art. 14) Bilancio
Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei Soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell’esercizio medesimo; il rendiconto deve essere presentato in Assemblea; i Soci possono prenderne visione. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l’Assemblea. I Soci possono prenderne visione.
Art. 15) Utili e residui attivi
Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio saranno devoluti per il 20% al fondo riserva; e il rimanente a disposizione per l’acquisto di beni mobili e immobili e attrezzature utili agli scopi dell’Associazione, o ad attività culturali.
Art. 16) Divieto di distribuzione degli utili
È fatto divieto di distribuire tra i Soci, anche in modo indiretto, utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell’Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.
Art. 17) Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell’Associazione; la Commissione Deontologica.
Art. 18) Assemblea dei Soci
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Il suo funzionamento è stabilito dall’art. 2532 del Codice Civile. L’Assemblea è convocata con annuncio scritto inviato al domicilio di ogni Socio, o anche per via informatica, o tramite avviso da affiggersi nella bacheca dei locali in cui l’Associazione svolge la propria attività, almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. È convocata dal Presidente, e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Essa, inoltre, deve essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo del totale dei Soci aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare. L’Assemblea dei Soci deve inoltre essere convocata per l’elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto ogni tre anni, e per la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell’Associazione. L’Assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione. Delibera inoltre sulla istituzione di Scuole di Specializzazione in Psicoterapia, Scuole di Formazione Permanente e Centri Clinico-Psicologici, la nomina dei loro Direttori o Responsabili e la redazione e approvazione di eventuali regolamenti di queste strutture. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione, o da altro Socio in sua assenza. L’Assemblea ordinaria è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata, in prima convocazione, e siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto. Trascorse due ore da quella fissata per la prima convocazione, l’Assemblea si intende riunita in seconda convocazione e idonea a deliberare qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e aventi diritto al voto. L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza semplice dei Soci presenti. Ogni Socio ha diritto a un voto. Ogni Socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Socio. Ogni Socio non può avere più di tre deleghe. Per esercitare il proprio diritto all’elettorato attivo e passivo il Socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all’Associazione. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendolo tra i Soci presenti. Ogni Socio può prendere visione del verbale.
Art. 19) Consiglio Direttivo: compiti e funzioni
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni: redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto; redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell’Associazione; prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e la conduzione dell’attività associativa, inclusi l’assunzione, il licenziamento e ogni atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti; redigere il bilancio dell’Associazione; stabilire l’importo delle quote associative; decidere in maniera inappellabile in merito all’accoglimento delle domande di ammissione da parte degli aspiranti Soci; redigere i programmi didattici e scientifici delle Scuole di Specializzazione in Psicoterapia, delle Scuole di Formazione Permanente, dei Centri Clinico-Psicologici e di ogni altra attività culturale promossa dall’Associazione.
Art. 20) Consiglio Direttivo: composizione e funzionamento
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci ogni tre anni. È composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri scelti fra i Soci, rieleggibili nel tempo. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, e può attribuire ad altri Soci incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente. Le cariche sono cumulabili. È lasciata la possibilità ai Soci di nominare un Revisore dei conti, se previsto dalla legislazione vigente, con una delibera del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun Socio, anche in modo informale, con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione. È convocato tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l’elencazione delle materie da trattare. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.
Art. 21) Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione. Presiede e convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico e unitario dell’attività dell’Associazione. Il Presidente sovraintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal vice-Presidente.
Art. 22) Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia è emanazione della Associazione nell’ambito delle proprie finalità istituzionali. L’Associazione promuove, patrocina scientificamente e tutela didatticamente la Scuola nel quadro delle scuole di formazione alla psicoterapia abilitanti alla professione di psicoterapeuta, in accordo con gli scopi sociali di cui all’Art. 2, comma b, e alle attività sociali di cui all’Art. 3, comma a, del presente Statuto.
Art. 23) Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Il Direttore della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia viene nominato, con apposita votazione, dall’Assemblea dei Soci, ad almeno la maggioranza dei due terzi dei Soci e rimane in carica per tre anni. È rieleggibile. Egli indirizza e coordina la realizzazione delle linee scientifico-culturali della Scuola, delle quali è responsabile. Dirige l’andamento della Scuola, vigilando sugli adempimenti e sui programmi didattici.
Art. 24) Commissione Deontologica
La Commissione Deontologica, qualora non sia espressamente richiesto dalle norme di legge, viene istituita tramite delibera assembleare, su proposta del Consiglio Direttivo. Si compone di tre membri di provata rettitudine etica e professionale. Dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere rieletti e possono essere individuati anche tra soggetti esterni all’Associazione. Spetta alla Commissione Deontologica dirimere le controversie che insorgono tra gli appartenenti all’Associazione e tra questa e i Soci. Spetta alla Commissione Deontologica redigere un Codice etico e di sottoporlo all’Assemblea dei Soci per l’approvazione. Alla Commissione Deontologica sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali. Le sue decisioni dovranno comunque essere ratificate dal Consiglio Direttivo. I provvedimenti disciplinari sono quelli previsti da apposito regolamento.
Art. 25) Modifiche dello Statuto
Le modifiche da apportare allo Statuto o sullo scioglimento dell’Associazione possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o, in alternativa, da almeno due terzi dei Soci; per deliberare sulle modifiche è indispensabile la presenza di almeno due terzi dei Soci con diritto di voto e il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.
Art. 26) Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, in caso di manifesta impossibilità al raggiungimento degli scopi sociali o per altri motivi ritenuti dall’Assemblea dei Soci di particolare importanza e gravità. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio sono necessari i voti favorevoli di almeno due terzi dei Soci. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea dei Soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Esaurita la procedura, i fondi residui e i ricavi da essa realizzati dovranno essere destinati ad altri enti o associazioni con scopi analoghi o con fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 662 del 23 dicembre 1996, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 27) Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile, nonché le norme che regolano l’associazionismo culturale e sociale.